Bonifica amianto

Albo Nazionale Gestori Ambientali

 

Iscrizione Cat. 10/A - MI/4620 del 15/11/2004

Iscrizione Cat. 5 - MI/4620 del 03/05/2012


 
La Ditta Disconzi Cesare idraulico-lattoniere  in ossequio e in ottemperanza alle normative e prescrizioni vigenti (D. Lgs. 22/97 - Art. 30, D.M. 406/98 - Art. 8/9 e seguenti), è regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambietali sezione Regione Lombardia presso C.C.I.A.A. di Milano (Categoria 10/A) come azienda  abilitata all'attività di bonifica di siti e beni contententi amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, effettuata su materiali e manufatti edili.
Inoltre abbiamo ottenuto l'autorizzazione in merito alle operazioni di raccolta e trasporto conto proprio di rifiuti  speciali pericolosi (Categoria 5), con  l'ausilio di nostri automezzi debitamente periziati e consoni al trasporto rifiuti.

Fautori dell'ecologia e sensibili alla gestione dei rifiuti, la nostra mission aziendale è il risanamento e la sicurezza ambientale. Operiamo in completa professionalità e competenza per assicurare alla Committente un servizio integrale ed esemplare rivolto anche alla preservazione e alla tutela dell'area circostante, del vicinato e delle maestranze addette alla bonifica.
In nostro personale è sottoposto a visite mediche periodiche di sorveglianza sanitaria ed è in possesso del Patentino Regionale Abilitante  all'esercizio di Coordinatore ed Operatore all'attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D.P.R. 08/08/1994. Attestati di frequenza al corso specifico di formazione professionale rilasciati dalla Direzione Sanitaria A.S.L. di Varese - Dipartimento di Prevenzione Medico.

Pianificazione intervento:
 

  • Soprallugo ispettivo e conoscitivo con la Committenza presso il sito in presenza di amianto. La documentazione fotografica, anche se pur utile come nostro strumento di valutazione e dell'organo competente ai fine del nulla osta alla bonifica, non è esaustiva della reale condizione di conservazione e degrado dei manufatti. Sarà nostra premura fissare un incontro con il cliente, per acquisire una completa visione ed una documentazione dettagliata.
  • Elaborazione ed inoltro preventivazione analitica dei lavori da eseguirsi.
  • Compilazione del modulo NA/1 (notifica di presenza di amianto in strutture e luoghi punto 2.2 del P.R.A.L.) da parte della Committenza.
  • Espletamento del piano di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 art.250/256, e presentazione dello stesso all'organo territorialmente competente deputato al controllo formale della documentazione e alla vigilanza. Predisporre un piano di lavoro, nell'ottica dell'attività di prevenzione e protezione degli addetti ai lavori, significa specificare il proprio piano operativo di azione ed una serie di informazioni ed elementi correllati: generalità della Committente e della Ditta esecutrice dei lavori, ubicazione urbanistica del cantiere, notizie strutturali sullimmobile e circa la presenza si solai o altri generi di barriere framezzo  la copertura da rimuovere e i locali sottostanti, estremi della concessione, autorizzazione, asseverazione delle opere da compiere, descrizione dell'intervento con specificazione di superfici, metrature e quantità di materiale da rimuovere, programmazione dell'intervento (valutando il silenzio assenso dopo giorni 30 da parte delle A.S.L.), presumibile durata dell'intervento, enucleazione delle procedure di rimozione adottate, degli strumenti (fissativo impregnate vinilico, acrilico omologato EPA/CEE, nebulizzatore air less manuale a bassa pressione, cisterna d'acqua adibita alla detersione) e dei DPI a perdere utilizzati (tuta di protezione Tyvek, calzatura anti infortunistiche, copriscarpe, guanti da lavoro, protettori delle vie respiratorie FFP3, occhiali) dagli operatori, valutazione del rischio mediante l'adozione preventiva di misure di sicurezza contro la caduta dall'alto mediante l'installazione di ponteggi perimetrali o di parapetti a livello di canale di gronda, modalità e procedura di imballaggio e confezionamento del rifiuto, tecniche e modalità di stoccagio provvisorio del rifiuto e delimitazione dell'area operativa, specificazione dei mezzi adibiti al trasporto e relativa autorizzazione, dell'impianto adibito allo stoccaggio o della discarica adibita allo smaltimento e infine le generalità del Responsabile Tecnico o del Coordinatore Tecnico Amianto e dei lavoratori addetti all'intervento con annessi attestati di idoneità prefessionale e medica.
  • Esecuzione dei lavori di rimozione, incapsulamento o confinamento. Si ricorda che nel cantiere, durante lo svolgimento dei lavori, devono essere presenti unicamente gli operatori dell'impresa indicati nel piano di lavoro. Non sono ammissibili altre lavorazioni interferenti.
  • Traporto del materiale di risulta in appositi impianti o discariche autorizzati, individuati in base alla categoria dei rifiuti da smaltire (2A, 2B, 2C)
  • Monitoraggio ambientale per la restituibilità, campionamento ed analisi delle fibre di amianto presenti ed aereodisperse.
  • Rilascio certificazioni attestanti l'avvenuto smaltimento e sistemazione statica definitiva. Fine ciclo di vita del rifiuto.    

Quadro normativo vigente

*Legge 257 del 27/03/1992*
"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
*D. M. 96 del 06/09/1994*
"Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 257 del 27/03/1992, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali, manufatti e beni  contententi amianto, presenti nelle strutture edilizie"
*D. M. 20/08/1999*
"Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifca ivi comprese quelli per rendere innocuo l'amianto previsti dall'Art. 5 comma 1 lettera f Legge 257/92 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"

*Del. Giunta Reg. n°8/1526 del 22/12/2005*
"Piano Regionale amianto Lombardia (PRAL)"
*D. Lgs.81 del 09/04/2008*
"Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. Uso dei dispositivi di protezione individuale. Valutazione dei rischio. Sorveglianza sanitaria. Obblighi del datore di lavoro. Corsi di formazione ed idoneità tecnico professionale"          

Peculiarità dell'amianto

L'amianto, denominato scientificamente asbesto, è un minerale a struttura fibrosa del gruppo dei silicati. Si può distinguere per composizione e struttura cristallina, in due serie mineralogiche denominate serpentino ed anfibolo. La sua fibrosità naturale inorganica è costiuita dal legame di microscopiche fibrille (amianto di serpentino) o placchette (amianto di anfibolo) dette in genere unità fibrillari. Queste hanno una misurazione in lunghezza superiore a 5 micrometri e un diamentro inferiore a 3 micrometri. Questo rapporto consente l'inalazione delle fibre e il loro conseguente deposito e permanenza nell'apparato respiratorio umano. È una materia prima presente naturalmente in molte parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto. L'amianto è un minerale unico ed insostituibile  in natura. Le sue caratteristiche chimico fisiche possono essere alterate solamente ad altissime temperature o in presenza di acidi. La sua temperatura di fusione raggiunge i 1200-1500 gradi centigradi. Questo straordinario elemento naturale possiede rilevanti capacità fonoassorbenti e termoisolanti, è ignifugo, refrattario, resiste all'invecchiamento, alla trazione e alla flessione.

L'effetto cancerogeno sulla salute

La manifesta diffussione dell'amianto nei vari settori produttivi costituisce un rischio per la salute pubblica ormai ben conosciuto. In passato il rischio derivava principalmente dall'utilizzo dell'amianto, come materia prima, nel settore industriale, tessile e manifatturiero. Oggi il pericolo è legato all'eventuale degrado delle strutture o beni che lo contengono e, paradossalmente, proprio alla sua rimozione. Le operazioni di bonifica dell'amianto comportano dei rischi sia di natura occupazionale, riguardanti le maestranze addette alla rimozione, sia di natura ambientale legati alle modalità di smaltimento del rifiuto e secondariamente al rischio di contaminazione delle aree interessate all'intervento.
La Legge 257/92 oltre a prescrivere l'assoluto divieto di produzione, commercializzazione, importazione, esportazione ed impiego di materiali, manufatti e beni contenenti amianto, ha stabilito termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti l'estrazione e la lavorazione dell'asbesto. Il legislatore ha definitivamente sancito la sua pericolosità, definendolo come agente cancerogeno R49 ed etichettandolo come "Rifiuto Speciale Pericoloso".
L'amianto ha effetti sulla salute dell'uomo attraverso l'inalazione e l'ingestione. Non esiste una soglia di rischio specifica al di sotto della quale la concetrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa. Teoricamente anche l'inalazione di una sola fibra pùò causare le pataologie mortali connesse. Tuttavia un'esposizione prolungata nel tempo o ad considerevoli quantità, aumenta esponenzialmente la probabilità di contrarle. La penetrazione delle fibre nell'organismo può provocare una serie di conseguenze: attreverso un'azione tossica come l'asbestosi, oppure un'azione cancerogena con conseguente mesotelioma pleurico, cancro polmonare, cancro della laringe, cancro dell'intestino. L'effetto cancerogeno dell'amianto sul polmone (carcinoma brochiale) è enormemente potenziato dal tabagismo.
La normativa sull’amianto successiva alla Legge 257/92, integrata con decreti e circolari, ha regolato dettagliatamente alcuni problemi specifici legati alla presenza dell'asbesto in alcuni manufatti o costruzioni specifiche, come nella scoibentazione di carrozze ferroviarie e navi, nelle industrie dismesse, nei silos, nelle tubazioni e nei contenitori destinati al trasporto e al deposito di acqua potabile, negli edifici pubbllici e privati, nella componentistica termica elettrica, nei filati, nei freni, nelle frizioni e guarnizioni, ma anche norme relative alla protezione del personale impegnato nelle operazioni di bonifica e smaltimento.
L'amianto nel settore delle costruzioni edili è stato impiegato massicciamente per parecchi anni, in virtù dell'economicità del materiale e della sua praticità di posa, nonchè per le sue ineguagliabili proprietà intrinseche. Fu utilizzato in molti componenti edili quali: lastre di copertura in cemento amianto (Eternit, il nome commerciale dell'omonima società produttrice con sede a Casale Monferrato e Siracusa),  tubazioni, condotti e canne fumarie (fibrocemento), caldaie, prodotti bituminosi, carte e cartoni, amianto floccato per fonoassorbenza, rivestimenti termici per pareti e tubi, porte tagliafuoco, tende, vernici, intonaci e pavimenti in linoleum (vinilamianto).
Il cemento-amianto è un materiale in matrice compatta realizzato con una miscela di cemento e fibre di amianto, costituito prevalentemente da crisotilo (amianto bianco), ma anche da crocidolite ed amosite (amianto blu) complessivamente in una  quantità pari a circa il 15% del peso complessivo.
La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, comporta realmente un serio pericolo per gli occupanti, nel momento in cui subisce un danneggiamento a seguito di interventi di manutenzione o se sottoposti ad azione di disturbo o deterioramento. Analogamente se il materiale è perennemente sottoposto ad agenti atmosferici, o se è altamente friabile. In questi casi, conseguentemente a vibrazioni dell'edificio, a movimenti di persone o macchine, a correnti d'aria, a  vestustà, si può verificare un rilascio e un distacco di fibre che possono costituire un rischio potenziale.

Amianto. Come tutelarsi...

Nei casi in cui viene appurata la presenza di materiali contenenti amianto in matrice compatta o friabile, i soggetti pubblici o i proprietari privati hanno l'obbligo normativo di denunciare all'A.S.L. territorialmente competente e al sindaco del comune in oggeto tale rinvenimento.

In attuazione della Legge Regionale n°17 del 2003, la Regione Lombardia ha realizzato il P.R.A.L. (Piano Regionale Amianto Lombardia - approvato con D.g.r. n°8/156 del 22/12/2005). L'ente si prefigge come obiettivo di stilare un censimento dell'amianto con annessa mappatura dei siti, di fornire e promuovere strumenti utili alla programmazione di interventi per l'eliminazione entro 10 anni dalla sua approvazione dell'amianto presente negli ambienti quotidiani. Lo scopo cogente da realizzare è la salvaguardia del benessere delle persone. Per questo motivo, Regione Lombardia, ha previsto che il censimento avvenga mediante l'autonotifica (modulo NA/1) da parte dei proprietari o i responasabili delle strutture o dei luoghi  contenenti amianto, rendendo dunque il cittadino il principale attore per la tutela della propria salute. Costoro avranno l'obbligo di verificare l'eventuale presenza di amianto negli edifici e, in caso affermativo, dovranno attuare uno specifico programma di ispezione, controllo, verifica e manutenzione. La normativa vigente impone quindi il controllo periodico dello stato di conservazione del materiale in oggetto, che è influenzato dal suo degrado spontaneo, dall'azione di agenti esterni nel tempo o da azioni di danneggiamento.
Per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in eternit, la Regione ha predisposto un documento tecnico, definito "Indice di degrado" (D.d.g. n°13237 del 18/11/2008). Questo strumento operativo consente di constatare l'effettivo stato di conservazione delle coperture in cemento amianto, attraverso la valutazione del grado di consistenza del materiale, della presenza di fessurazioni, di stalattiti ai punti di gocciolamento, di friabilità e sgretolamento, di ventilazione, del luogo, della distanza da finestre, delle aree sensibili e della vetustà. Questa metodologia è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni rivolte al
monitoraggio o alla bonifica da parte del proprietario dell'immobile o del responsabile nominato.
La verifica dello stato di conservazione e l'applicazione dell'indice di degrado (I.D.) sono effettuati attraverso l'ispezione visiva del manufatto.
Se il manufatto presenta una superficie "danneggiata" superiore al 10% della sua estensione, ossia crepe, rotture e fessure evidenti, si procede alla bonifica come esplicitato dal D.M. del 06/09/1994.
Se invece il danno è meno evidente, ossia la superficie risulta integra, si procede con la quantificazione dell'indice di degrado. Il risultato dell'applicazione è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il soggetto deputato dovrà svolgere. Se il valore è inferiore o uguale a 25, ciò comporta nessun intervento di bonifica, ma è prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale. Se invece il valore è compreso tra 25 e 45, vi è l'obbligo di eseguire la bonifica. I metodi di bonifica previsti dalla normativa riguardano la sovracopertura o confinamento, l'incapsulamento e la rimozione.
Quindi, sulla base di quanto sciorinato, il proprietario, l'amministratore, il rappresentante legale o chiunque abbia titolo di un immobile in cui vi è la presenza di amianto deve:
*Inoltrare all'A.S.L compente il modulo di autonotifica NA/1.
*Designare una figura professionale di resposabile (preposto e abilitato Cordinatore Tecnico Amianto) per  tutte le attività di manutenzione concernenti materiali contenenti amianto, con mansioni di controllo e coordinamento.
*Documentare che gli occupanti dell'edificio siano stati preventivamente e correttamente informati ed edotti sull'esistenza del manufatto, con connessi rischi potenziali e comportamenti da adottare.